Cos’è l’assegno unico universale e come funziona:
L’ assegno unico e universale costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico. A partire dal 1 luglio 2021 è stata attivata una versione “ponte” chiamata “Assegno temporaneo”, destinato a coloro che non hanno diritto a percepire gli assegni familiari come lavoratori dipendenti in quanto autonomi o coloro che sono privi di reddito. La versione definitiva, destinata anche tutte le altre categorie, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.
L’ importo medio, dovrà essere di circa € 250,00 a famiglia. Si parla di valore “medio”, perché l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
Ciò che manca, allo stato attuale, sono proprio le soglie ISEE che andranno a incidere sull’importo percepito da ciascun nucleo. Le stesse verranno certamente inserite nei decreti ministeriali attuativi ma la loro mancanza rende, al momento, impossibile prevedere quanto verrà effettivamente corrisposto alle famiglie.
Per ricevere l’assegno, il richiedente l'assegno deve essere cumulativamente:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Minorenni
L’importo, stabilito sulla base dei limiti ISEE ancora mancanti, viene corrisposto per ogni viglio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza.
Maggiorenni
Dopo la maggiore età del figlio l’importo viene ridotto ma continua a essere corrisposto fino al compimento del ventunesimo anno, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. La condizione è che il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile Universale.
Figli disabili
La lettera d) del comma 1 dell’Art. 2 stabilisce il riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato […] in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
La stessa lettera d) prevede il riconoscimento dell'assegno […], senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.
L’importo previsto è concesso nella forma di credito d'imposta oppure di erogazione mensile di una somma in denaro. È ripartito in pari misura tra i genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale.
L'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente a esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.
L'assegno, inoltre, non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.
Infine, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
L’approvazione della Legge 46/2021 porterà, al graduale superamento o alla soppressione delle seguenti misure: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, premio alla nascita, Bonus bebè, detrazioni fiscali per figli a carico, assegno per il nucleo familiare ordinario.