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Quando la Legge 6/2024 ha introdotto in Italia la figura dell’Amministratore di Sostegno, Dottrina e Giurisprudenza hanno subito posto un quesito sulla qualifica giuridica di questa nuova figura.
L’ADS è un soggetto di diritto privato o è pubblico ufficiale?
E’ bene sottolineare che in nessun codice o legge vi è una risposta a questa domanda.


La Dottrina (Professori universitari ed intellettuali giuridici) ritenevano che l’ADS fosse un soggetto di diritto privato, perché agiva sempre e solo nell’interesse della sola persona Beneficiaria e pertanto a tutela del solo interesse personale di quest’ultimo.


La Giurisprudenza (sentenze dei Giudici) riteneva invece che l’ADS fosse da considerare un pubblico ufficiale poiché la sua nomina nell’interesse della persona Beneficiaria fosse comunque riconducibile ad un interesse di rilevanza pubblica, ossia l’assistenza di una persona in difficoltà quale conseguenza del principio di solidarietà sociale.


Il dibattito, proseguito per i primi anni di entrata in vigore della L.6/2024, è stato definitivamente risolto dalla sentenza della Cass. Penale n.50754/2014 che ha definito – dopo un lungo ragionamento che per brevità evitiamo di riportare – l’A.D.S. come pubblico ufficiale.


Questo il percorso logico della Cassazione: l’ADS svolge un servizio di utilità collettiva in diretta esecuzione dei principi di cui all’art.2 (“solidarietà sociale”) e 38 (“diritti all’assistenza sociale per i cittadini che non hanno mezzi necessari per vivere o che sono in difficoltà) della nostra Costituzione. A ciò si aggiunga che l’art.357 cod.pen. definisce pubblici ufficiali colo che esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale e amministrativa”. E l’ADS sappiamo bene che svolge la funzione amministrativa nel senso ampio del termine, occupandosi anche degli aspetti assistenziali della persona Beneficiaria.


L’art.411 cod.civ.  – spiega la Cassazione – estende all’ADS quanto previsto per il tutore del minore, che viene fuor di dubbio considerato Pubblico ufficiale, soprattutto per alcune caratteristiche proprie di un pubblico ufficiale, ovvero: 
i)    L’ADS presta un solenne giuramento (come altri pubblici ufficiali quali le forze dell’ordine, Notai, Avvocati, Medici…), 
ii)    L’ADS è sottoposto al regime delle autorizzazioni ex art.374 cod.civ. per alcuni atti che vanno ad incidere nella vita della persona Beneficiaria.


E’ bene però chiarire che l’ADS è pubblico ufficiale limitatamente in cui svolge atti certificativi, quali possono essere: la redazione del rendiconto annuale (certificazione del patrimonio del B.), eventuale denuncia in nome e per conto del B., sottoscrizione del consenso informato in caso di prestazioni sanitarie non differibili, sottoscrizione del contratto di assunzione di assistenti della Persona Beneficia.
La qualifica di pubblico ufficiale comporta che l’ADS nello svolgimento del suo incarico può rispondere di alcuni reati che individueremo nella prossima newsletter.

 

Avv. Francesco de Guelmi - Alps Consulting