Informazioni in lingua semplificata

 

Chiunque può attraversare un momento di grave difficoltà per avvenimenti che lo toccano personalmente o che accadono alle persone che gli sono più vicine (coniuge, figli, amici..).
Le persone, che si trovano in situazioni di disagio, fisico o psichico, non sono in grado, anche per un breve periodo, di tutelare da soli i propri interessi personali e/o economici.


Nel 2004 è stata introdotta la legge n. 6 che prevede la figura dell’amministratore di sostegno.


Trattasi di un soggetto, nominato dal giudice tutelare, incaricato di aiutare la persona fragile, affiancandola, nel compimento degli atti del vivere quotidiano.


La finalità dell’amministrazione di sostegno, che ha profondamento rivoluzionato il nostro ordinamento giuridico, è la valorizzazione e supporto della persona fragile, chiamata beneficiaria, nel soddisfacimento dei suoi bisogni e richieste.

La persona beneficiaria mantiene la propria capacità di agire nel compimento degli atti della vita quotidiana, non riservati alla competenza esclusiva o all’assistenza dell’amministratore di sostegno.

L’amministrazione di sostegno è uno strumento estremamente flessibile e modulabile su ogni singolo caso concreto:

  • I compiti dell’amministratore di sostegno possono riguardare la sfera economica/amministrativa/burocratica o sanitaria o entrambe, e possono essere modificati nel corso del tempo
  • Può essere stabilita a tempo determinato o indeterminato
  • Può essere revocata se la persona beneficiaria non ne ha più bisogno

Tutto il procedimento dell’amministrazione di sostegno dalla nomina fino alla sua cessazione avviene sotto il controllo costante del giudice tutelare del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio.