Finalmente la Consulta ha riconosciuto ciò che è lampante: se l’importo minimo riconosciuto ai pensionati per non vivere in povertà assoluta è di 516 euro, perché quello per gli inabili al lavoro è poco più di metà?
Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 30 del 22 luglio 2020 è stata pubblicata l’attesa Sentenza 152 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=152 con cui la Corte Costituzionale ha imposto l’incremento delle pensioni agli invalidi civili totali e innescato la revisione, per via legislativa o giurisprudenziale, di altri emolumenti assistenziali, ritenendo che la pensione di soli 285,66 euro mensili sia manifestamente inadeguata a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
Quindi, grazie a questa pronuncia vengono aumentate le pensioni agli invalidi civili assoluti, ciechi civili assoluti e sordi . L’incremento ad € 651,51 (importo aggiornato al 2020) riguarda, con effetto retroattivo dal 1° agosto 2020, ogni invalido civile assoluto che non supera un certo limite di reddito (8.469,63 € per persone singole, 14.447,42 € per persone sposate) . Fino a oggi questo spettava solamente a invalidi civili oltre i 60 anni.
Le persone interessate, che rientrano nei parametri di reddito devono presentare la relativa domanda di adeguamento della pensione di invalidità entro il 30 novembre attraverso un Patronato, un’associazione di rappresentanza o direttamente all’ASSE.
L’aumento verrà erogato dall’ASSE che è competente per questo settore.
Parallelamente si sta lavorando ad ulteriori miglioramenti e facilitazioni a favore degli invalidi civili attraverso l’adeguamento della legge provinciale del 1978. Si tratta per lo più di modifiche in relazione al calcolo del reddito ed il risultato dovrebbe essere rappresentato, tra l’altro, da un pagamento più rapido della prima pensione. Inoltre è previsto che redditi soggetti a tassazione separata (come, ad esempio, la liquidazione) non rientrino nel reddito complessivo dell’invalido civile che presenta la domanda.