In assenza di DAT (“disposizioni anticipate di trattamento”, espresse ai sensi della Legge 22 dicembre 2017, n. 219), l’amministratore di sostegno, ricostruita la volontà della persona amministrata, anche in via presuntiva e sulla base delle dichiarazioni già rese in passato da tale soggetto, risulta pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte, senza bisogno dell’intervento del giudice tutelare. La volontà della persona divenuta incapace di esprimersi viene quindi ricostruita, in quanto espressa in precedenza, anche in assenza delle forme del testamento biologico. È quanto affermato dal Tribunale di Roma, IX Sezione Civile, Ufficio del Giudice Tutelare, con provvedimento del 23 settembre 2019.
La fattispecie decisa
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma, nella decisione di non luogo a provvedere del 23 settembre 2019, ha ritenuto che l’Amministratore di sostegno possiede la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, finanche in assenza del testamento biologico, qualora abbia provveduto a ricostruire la volontà dell’amministrato, anche in via presuntiva. Lo stesso amministratore, per l’effetto, può decidere di rifiutare le cure senza dover interpellare il giudice tutelare. Nella specie, lo stesso giudice era stato chiamato a decidere sull’istanza ove gli si chiedeva un’espressa autorizzazione per far interrompere i trattamenti sanitari sull’amministrato. Facendo specifico richiamo all’articolo 3 della Legge 22 dicembre 2017 n. 219, ha statuito che “laddove, come nel caso di specie, l’amministratore di sostegno abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario della persona amministrata il consenso informato, in assenza di contrasti, è espresso esclusivamente dal medesimo amministratore”, con la conseguenza che questi “accertata la volontà della persona amministrata (anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni rese in passato dall’amministrata, anche alla presenza dello stesso amministratore) in merito alle terapie sanitarie in questione, è pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte”. In presenza della condizione evidenziata dal Tribunale romano, identificata nell’assenza di contrasti, il giudice non può pertanto assumere alcuna determinazione in ordine all’eventuale autorizzazione dell’amministratore di sostegno a disporre la sospensione della terapia che assume rifiutata.
Fonte: https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/10/04/fine-vita-l-amministratore-di-sostegno-puo-manifestare-dissenso-alle-cure-in-assenza-di-dat