L’Ordinanza n. 24732 del 16 settembre 2024 della Corte di Cassazione si concentra sulla capacità processuale del beneficiario nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, soprattutto in presenza di conflitti familiari.
Il caso in questione riguardava un beneficiario che aveva designato la moglie come amministratrice, ma il giudice ha invece nominato un terzo, suscitando l’opposizione del beneficiario. La Cassazione ha ribadito che il beneficiario mantiene la capacità di agire autonomamente e scegliere il proprio difensore, anche in presenza di un amministratore di sostegno. La nomina di un amministratore non può ledere i diritti fondamentali del beneficiario, la cui volontà va rispettata salvo gravi motivi. La Corte ha sottolineato che l’amministrazione deve rispondere alle reali esigenze del beneficiario, e la scelta di un amministratore esterno è giustificata solo in situazioni specifiche, come conflitti familiari gravi. Anche la partecipazione del difensore del beneficiario nel processo è fondamentale per garantire il diritto di difesa.
In sintesi, l'Ordinanza ha ribadito l'importanza del principio di autodeterminazione del beneficiario nell'amministrazione di sostegno. Sebbene la nomina di un amministratore possa essere necessaria in certi casi, ciò non deve limitare eccessivamente i diritti del beneficiario. Anche in presenza di un amministratore provvisorio, il beneficiario mantiene la propria capacità processuale, garantendo così la possibilità di difendersi autonomamente e di tutelare i propri diritti fondamentali.