L'attività dell'amministratore riguarda principalmente la cura della persona? La Cassazione dice no all'Iva sull'equa indennità
La Corte di Cassazione con sentenza n. 14846 dello scorso 13 luglio ha stabilito che l’attività svolta dall’amministratore di sostegno se riguarda principalmente la cura della persona non può essere soggetta ad IVA, ad eccezione dei casi in cui la gestione del patrimonio della persona beneficiaria della misura sia finalizzata ad avere “introiti con carattere di stabilità”.